Diritto d’autore tra cover e rielaborazioni musicali creative

Spunti di riflessione a fronte della serata cover del Festival di Sanremo

La quarta serata della kermesse sanremese è dedicata ai duetti e alle cover: un’occasione che offre spunti di riflessione interessanti sulla tutela autoriale dei brani musicali reinterpretati da chi non ne è l’autore o l’interprete originale.

Ai sensi della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (di seguito anche “LDA”), l’autore di un’opera musicale dotata di innovatività e carattere creativo ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente, ovverosia di eseguirla in pubblico, riprodurla, immetterla in commercio, rielaborarla e via dicendo (artt. 13-18-bis LDA).

La diffusione di una cover, che consiste nel rifacimento di una canzone di successo senza che ne siano apportate modifiche strutturali, è legittima purché vengano adempiute le dovute formalità richieste dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) per le esecuzioni pubbliche, e siano rispettate le condizioni autorizzative richieste dalle piattaforme di distribuzione digitali nel caso di pubblicazione del brano musicale sulle stesse.

La rielaborazione creativa dell’opera altrui presuppone, invece, una trasformazione sostanziale dell’opera originale, come accade ad esempio nel caso del remix. Tale attività richiede, pertanto, la previa autorizzazione da parte dell’autore originario (o dell’editore) e del titolare dei diritti sulla registrazione, e potrà ricevere autonoma tutela quale opera derivata nel caso in cui possieda una propria originalità ed individualità, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria.

Tra le forme di manipolazione di un’opera musicale altrui vi è poi anche la c.d. sincronizzazione, ossia l’attività di abbinamento o associazione di brani musicali o fonogrammi ad opere audiovisive o ad altro tipo di opere, attività che dà luogo a un prodotto nuovo e diverso (ad esempio, un’opera cinematografica, un filmato pubblicitario o uno sceneggiato televisivo) e che, per tale motivo, necessita del previo consenso dei titolari di diritti d’autore sull’opera.

Poiché lo sfruttamento economico dei diritti autoriali altrui in assenza di apposita autorizzazione da parte del legittimo titolare si traduce in una violazione di tali diritti – che può assumere financo i connotati del plagio -, è necessario che gli operatori del settore adottino particolari cautele con riguardo a consensi e autorizzazioni di volta in volta richiesti, di modo da poter contribuire alla pubblica diffusione e fruizione delle opere dell’ingegno nel pieno rispetto dei diritti individuali esistenti sulle stesse.

Trevisan & Cuonzo | www.trevisancuonzo.com

 

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